Anticipazioni… aspettando la pubblicazione del D.P.R. sulla Gazzetta Ufficiale
(Fonte: Freddo Network S.r.l.)
Siamo tutti in attesa che lo schema di D.P.R approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2011 venga ufficializzato con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo diamo alcune informazioni utili ricavate dal testo dello schema del D.P.R.
Chi ha l’obbligo di certificarsi.
- Le persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
- controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
- installazione;
- manutenzione o riparazione.
- Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Come avviene la certificazione
- Le persone ottengono il certificato dopo aver superato un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008.
- Gli esami teorico-pratici saranno eseguiti dagli organismi di certificazione del personale accreditati da ACCREDIA (ente nazionale di accreditamento), secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e per i quali il tariffario è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente.
- Le imprese sono certificate dagli organismi di certificazione di prodotti, accreditati da ACCREDIA, secondo la norma UNI CEI EN 45011 e per i quali il tariffario è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente.
Il Registro nazionale delle Persone e delle Imprese certificate
- E’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.
- L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Iscrizione al Registro nazionale.
- Entro 60 giorni dalla data della sua istituzione le persone che svolgono attività soggette alla certificazione hanno l’obbligo di iscriversi a tale Registro.
- Entro 60 giorni dalla data della sua istituzione le imprese che svolgono attività soggette alla certificazione hanno l’obbligo di iscriversi a tale Registro.
- Le iscrizioni vengono effettuate presso la Camera di Commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità che saranno pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Certificati Provvisori.
- Le persone che svolgono le attività soggette alla certificazione possono avvalersi di un certificato provvisorio.Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza.
- Le imprese che svolgono le attività soggette alla certificazione possono avvalersi di un certificato provvisorio. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di scadenza.
- Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di Commercio competente . Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto delPresidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui alcomma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato del regolamento (CE) n.303/2008 per la quale l’esperienza professionale è posseduta.
- Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di Commercio competente. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio o di un certificato definitivo per le attività per cui è richiesto il possesso di un certificato.
- La Camera di Commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.
- Entro 6 mesi dalla data di rilascio dei certificati provvisori le persone e le imprese sono obbligate a conseguire il certificato definitivo.